Quando parlare di plagio o contraffazione.

Plagio o non plagio: questo è il dilemma…

Pensi che un tuo brano sia stato plagiato? Prima di utilizzare questo termine è bene fare molta attenzione, soprattutto perché ancora oggi c’è un po’ di confusione sul tema.

Da un punto di vista prettamente giuridico, il plagio viene spesso accomunato alla contraffazione;  infatti, la legge italiana ha creato un’apposita figura, quella del “plagio-contraffazione” che comprende sia lo sfruttamento abusivo di un’opera musicale sia l’usurpazione di paternità.

La tua opera, potrebbe essere stata semplicemente plagiata, non ricorrendo alla contraffazione. In questo caso si parla di “plagio semplice” che si realizza ad esempio, quando si riproduce in pubblico un’opera e la si camuffa attraverso un lavoro di ritaglio o di cambiamenti formali, spacciandola come propria.

Nel campo musicale, il plagio è stato spesso oggetto di studi, soprattutto per definire i criteri per la sua identificazione. Purtroppo non esistono delle regole precise per identificare il plagio di una composizione musicale e si dovrà valutare caso per caso.

Quando parlare di plagio o contraffazione. 1

Formule quali – ad esempio “se otto battute di due brani sono identiche, si verifica un’ipotesi di plagio…” non sono valide in quanto gli elementi che compongono una canzone sono molteplici.

Sicuramente, la somiglianza tra due brani la si può dedurre immediatamente dalla linea melodica, ma una composizione è composta anche da altri elementi come il ritmo, gli accordi armonici e il timbro: tutti elementi necessari al fine di far riconoscere il plagio.

Se anche due canzoni possono risultare molto simili, giuridicamente, parlare di plagio, è altra cosa.
Qualora venga accertato il plagio, sono previste delle sanzioni a tutela della paternità (art. 168 e ss. l.d.a).

La legge non considera il plagio come ipotesi autonoma di reato, ma solo come aggravante della contraffazione: è prevista un’aggravante della pena per i reati previsti al 1° comma dell’art. 171 l.d.a. commessi “con usurpazione della paternità dell’opera…”. Oggetto della tutela penale è pertanto il rapporto autore-opera.

Elemento soggettivo del reato di plagio può essere il dolo o la colpa: sono irrilevanti tanto l’eventuale fine che il plagiario si sia proposto, quanto il fatto che egli abbia arrecato un danno, morale o patrimoniale all’autore plagiato; è irrilevante anche il valore dell’opera illecita.

L’errore sul fatto costituente reato non esclude la punibilità. Inoltre non può considerarsi valido il consenso dell’offeso all’usurpazione della paternità poiché il diritto di paternità intellettuale è indisponibile. È invece ammissibile il consenso per la contraffazione semplice, ovvero la lesione dei diritti di utilizzazione economica, in quanto essi sono disponibili.

L’elemento soggettivo della buona fede può valere a escludere la condanna al risarcimento del danno, dove il plagiario abbia agito senza dolo e senza colpa.

 

A cura di Giuseppe Della Mura

 

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