Non solo musica: le altre opere creative tutelate dalla legge

Non solo opere musicali 

Il diritto d’autore non riguarda solo le opere musicali, ma si occupa di tutelare le opere dell’ingegno,  di carattere creativo, che appartengono alle scienze, alla letteratura, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione; oggetto di tutela sono anche i programmi per elaboratore (hardware e software) e le banche di dati.Non solo musica: le altre opere creative tutelate dalla legge 2

L’esclusione da questa straordinaria protezione riguarda le semplici idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli delle sue interfacce.

Per le banche dati (raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti resi accessibili attraverso in modo sistematico e metodico) la tutela non si estende ai loro contenuti, ma riguarda solo la loro complessiva sistemazione e il sistema per consentirne accesso.

Opere coreografiche e pantomimiche tutelate dalla legge

Anche le opere coreografiche e pantomimiche sono tutelate dalla legge, purché delle stesse sia fissata la traccia per iscritto o in qualunque altro modo (per queste opere è spesso difficile comprendere la linea di confine tra la creazione dell’autore e l’apporto creativo dell’interprete).

Tutela delle espressioni dell’arte della raffigurazione

Sicuramente sono tutelate le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia: insomma, tutte le espressioni dell’arte della raffigurazione. Oltre al cinema (muto o sonoro), sono oggetto di tutelale opere delle fotografie e quelle espresse con procedimento analogo a quello fotografico.Non solo musica: le altre opere creative tutelate dalla legge 1

Ma questa elencazione è soltanto esemplificativa; è possibile, infatti, comprendere nella protezione categorie di opere non espressamente previste dalla Legge (si pensi, ad esempio, al format radiotelevisivo, o allo script per uno spot pubblicitario) o ancora non ben definite; quindi l’elenco è in continua e costante evoluzione.

Requisito del carattere creativo: novità e originalità

Affinché una di queste opere possa ricevere la tutela dalla legge è necessario, però, che abbia il requisito del carattere creativo (novità e originalità) e che la creazione sia il risultato di un’attività dell’ingegno umano.

Insomma, le opere creative per essere tutelate devono essere davvero originali (e non banali) e devono essere oggettivamente “nuove” nei propri elementi essenziali e caratterizzanti.

Vedremo in seguito quanto sia complicato dimostrare la sussistenza di questi requisiti, specialmente in caso di contestazione o di conflitto tra più autori.

 

 

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Italo Mastrolia
Italo Mastrolia
Avvocato, si occupa di diritto d’autore e delle comunicazioni; appassionato di musica italiana e del patrimonio culturale in genere. Collaboratore esterno della RAI, è stato conduttore-narratore in alcuni programmi televisivi di RAI 1. Relatore in conferenze e seminari che trattano le tematiche legate al diritto d’autore. Scrive canzoni e testi per le musiche di altri compositori.
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